IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
627,  concernente  l'introduzione  dell'obbligo  di   emissione   del
documento di accompagnamento dei beni viaggianti; 
  Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978,  recante  norme  di
attuazione delle disposizioni di cui al citato  decreto  n.  627  del
1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  335  del  30  novembre
1978; 
  Visto l'art. 3, comma 147, lettera  d),  della  legge  28  dicembre
1995, n. 549, che ha previsto  l'emanazione  di  un  regolamento,  ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
previo  parere  delle  competenti   commissioni   parlamentari,   per
sopprimere l'obbligo  della  bolla  di  accompagnamento  delle  merci
viaggianti  e  sostituirla  con  norme  similari  a  quelle   vigenti
nell'Unione europea; 
  Considerato che nell'ambito dell'Unione  europea  non  e'  previsto
l'obbligo   di   emissione   di   una   documentazione   fiscale   di
accompagnamento per i beni viaggianti; 
  Ritenuto che ai sensi degli  articoli  51  e  52  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il controllo dei
beni durante il trasporto e' eseguito dalla Guardia  di  finanza  per
l'acquisizione  dei  dati  e  notizie  utili  all'accertamento  della
corretta applicazione delle norme fiscali; 
  Visti i prescritti pareri delle competenti Commissioni parlamentari
della Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  resi
rispettivamente il 3 luglio 1996 ed il 25 giugno 1996; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 luglio 1996; 
  Vista  la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 1996; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento cessano di avere efficacia, fatta  eccezione  per  quanto
riguarda la circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi,  nonche'  dei
prodotti sottoposti al regime delle accise, ad imposte di consumo  od
al regime di vigilanza fiscale di cui agli articoli 21, 27 e  62  del
testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, le disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento
di accompagnamento dei beni  viaggianti  contenute  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. 
  2. Restano ferme le disposizioni sul controllo dei beni durante  il
trasporto  ai  fini  dell'acquisizione  di  dati  e   notizie   utili
all'accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali. 
  3. Il  documento  previsto  dall'art.  21,  quarto  comma,  secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, contiene l'indicazione  della  data,  delle  generalita'  del
cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato  del  trasporto,
nonche' la descrizione della natura, della qualita' e della quantita'
dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento si  applicano
le disposizioni di cui all'art. 39,  terzo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633.  Lo  stesso
documento e' idoneo a superare le presunzioni stabilite dall'art.  53
del citato decreto. 
  4.  Il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  18  gennaio   1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del  23  gennaio  1996,  e'
abrogato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 14 agosto 1996 
 
                              SCALFARO 
 
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei 
                                                             Ministri 
 
                                        VISCO, Ministro delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
  Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1996 
  Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 6 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
             - Il testo del comma 147, lettera d), dell'art. 3  della
          legge  n.  549/1995  (Misure  di  razionalizzazione   della
          finanza pubblica) e' il seguente: 
             "147. Il Governo, con regolamenti da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  previo  parere  delle   competenti
          Commissioni parlamentari, detta disposizioni in materia  di
          adempimenti contabili e di versamenti di imposta secondo  i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)-c) (omissis); 
               d) sopprimere l'obbigo della bolla di  accompagnamento
          delle merci viaggianti e sostituirla con norme  similari  a
          quelle vigenti nella Unione europea". 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - Il comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
             - Per il testo dell'art. 3, comma 147, lettera d), della
          legge n. 549/1995 si veda in nota al titolo. 
             -  Gli  articoli  51  e  52  del  D.P.R.   n.   633/1972
          (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)
          riguardano, rispettivamente, le  attribuzioni  e  i  poteri
          degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e norme sugli
          accessi, le ispezioni e le verifiche. 
          Note all'art. 1: 
             - Gli articoli 21, 27 e 62 del testo unico approvato con
          D.Lgs. n. 504/1995 sono cosi' formulati: 
             "Art. 21 (Prodotti sottoposti  ad  accisa).  -  1.  Sono
          sottoposti ad accisa i seguenti prodotti: 
              a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710  00
          36); 
              b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710  00
          29 e 2710 00 32); 
              c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00  51
          e 2710 00 55); 
              d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69); 
              e) oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710  00
          78); 
              f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12  11
          a 2711 19 00); 
              g) gas metano (codice NC 2711 29 00). 
             2. I seguenti prodotti, diversi da quelli  indicati  nel
          comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se  destinati
          ad essere usati, se  messi  in  vendita  o  se  usati  come
          combustibile  o  carburante,  sono  sottoposti  ad   accisa
          secondo  l'aliquota  prevista  per  il  combustibile  o  il
          carburante per motori, equivalente: 
              a) i prodotti di cui al codice NC 2706; 
              b) i prodotti di cui ai codici NC  2707  10,  2707  20,
          2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19; 
              c) i prodotti di cui al codice NC 2709; 
              d) i prodotti di cui al codice NC 2710; 
              e) i prodotti di cui al codice NC 2711,  ad  esclusione
          del gas naturale; 
              f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20  00,
          2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90; 
              g) i prodotti di cui al codice NC 2715; 
              h) i prodotti di cui al codice NC 2901; 
              i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00,  2902  19
          90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00  e
          2902 44; 
              l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19; 
              m) i prodotti di cui al codice NC 3811; 
              n) i prodotti di cui al codice NC 3817. 
             3.  Le  disposizioni  relative  ai  controlli   e   alla
          circolazione intracomunitaria previste dal presente  titolo
          si  applicano  ai  seguenti  oli  minerali  del  comma   2,
          ancorche' siano destinati ad usi diversi da quelli tassati: 
              a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20,  2707
          30 e 2707 50; 
              b) prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 00
          72; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21,
          2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano solo
          se essi circolano come merci alla rinfusa; 
              c) prodotti di cui al codice NC 2711 (ad eccezione  dei
          prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00); 
              d) prodotti di cui al codice NC 2901 10; 
              e) prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30,  2902
          41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44. 
             I prodotti indicati nel presente comma, mediante accordi
          bilaterali tra  gli  Stati  membri  interessati  alla  loro
          movimentazione, possono essere esonerati,  in  tutto  o  in
          parte e sempre che non siano tassati ai sensi del comma  1,
          dal regime di cui sopra. 
             4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di  prodotti
          di cui al comma 1,  tra  di  loro  o  con  altre  sostanze,
          l'imposta  e'  dovuta  secondo  le  caratteristiche   della
          miscela risultante. 
             5. Oltre ai prodotti elencati nel  comma  2  e'  tassato
          come  carburante  qualsiasi  altro  prodotto  destinato  ad
          essere utilizzato,  messo  in  vendita  o  utilizzato  come
          carburante o come additivo ovvero per accrescere il  volume
          finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente  comma
          possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando
          non destinati  ad  usi  soggetti  ad  accisa.  E'  tassato,
          inoltre,  con  l'aliquota  d'imposta  prevista  per  l'olio
          minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da  solo
          o in  miscela  con  altre  sostanze,  destinato  ad  essere
          utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile
          per il  riscaldamento,  ad  eccezione  del  carbone,  della
          lignite, della  torba  o  di  qualsiasi  altro  idrocarburo
          solido simile o  del  gas  naturale.  Per  gli  idrocarburi
          ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle  miscele
          e dei  residui  oleosi  di  ricupero  destinati  ad  essere
          utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
          per gli oli combustibili densi. 
             6. Le disposizioni del comma 2  si  applicano  anche  al
          prodotto    denominato    'biodiesel',    ottenuto    dalla
          esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come
          carburante,  come  combustile,  come  additivo  ovvero  per
          accrescere  il  volume  finale   dei   carburanti   e   dei
          combustibili. E' esentato dall'accisa un contingente  annuo
          di tonnellate 125 mila  di  'biodiesel'.  Con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  con  il
          Ministro delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali,
          sono   definiti   i   requisiti   degli    operatori,    le
          caratteristiche tecniche degli impianti  di  produzione,  i
          vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da
          semi oleosi coltivati in regime di set-aside ai  sensi  del
          regolamento (CEE)  n.  334/93  della  Commissione,  del  15
          febbraio 1993, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  delle
          Comunita' europee n. L  38  del  16  febbraio  1993,  ed  i
          criteri di ripartizione del contingente tra gli  operatori.
          Per il trattamento fiscale  del  'biodiesel'  destinato  al
          riscaldamento   valgono,   in   quanto   applicabili,    le
          disposizioni dell'art. 61. 
             7. Le aliquote a volume  si  applicano  con  riferimento
          alla temperatura di 15 Celsius ed alla pressione normale". 
             "Art. 27 (Ambito applicativo ed esenzioni).  -  1.  Sono
          sottoposti  ad  accisa  la  birra,  il  vino,  le   bevande
          fermentate diverse dal  vino  e  dalla  birra,  i  prodotti
          alcolici intermedi e l'alcole etilico. 
             2. I prodotti di cui al  comma  1,  fatto  salvo  quanto
          stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art.  38,  comma  1,
          sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in  regime
          di deposito fiscale. Puo' essere autorizzata la  produzione
          in impianti diversi dai depositi fiscali sempreche' vengano
          utilizzati  prodotti  ad   imposta   assolta   e   l'accisa
          complessiva pagata  sui  componenti  non  sia  inferiore  a
          quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La
          preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici,
          destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei  suoi
          familiari e dei suoi  ospiti,  con  impiego  di  alcole  ad
          imposta  assolta,  non  e'  soggetta  ad  autorizzazione  a
          condizione che i prodotti ottenuti non formino  oggetto  di
          alcuna attivita' di vendita. 
             3.  L'alcole  e  le  bevande   alcoliche   sono   esenti
          dall'accisa quando sono: 
              a) denaturati con denaturante generale e destinati alla
          vendita; 
              b)  denaturati  con  denaturanti   speciali   approvati
          dall'amministrazione   finanziaria   ed   impiegati   nella
          fabbricazione di prodotti non destinati  al  consumo  umano
          alimentare; 
              c) impiegati per la produzione  dell'aceto  di  cui  al
          codice NC 2209; 
              d) impiegati nella fabbricazione di medicinali  secondo
          la  definizione  di  cui  alla  direttiva   65/65/CEE   del
          Consiglio, del 26 gennaio 1965, pubblicata  nella  Gazzetta
          ufficiale delle Comunita' europee n. 22 del 9 febbraio 1965
          e recepita con il decreto legislativo 29  maggio  1991,  n.
          178, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  15
          giugno 1991; 
              e)  impiegati  in  un  processo  di  fabbricazione,   a
          condizione che il prodotto finale non contenga alcole; 
              f) impiegati nella produzione di aromi  destinati  alla
          preparazione  di   prodotti   alimentari   e   di   bevande
          analcoliche aventi un titolo  alcolometrico  effettivo  non
          superiore all'1,2 per cento in volume; 
              g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti
          semilavorati  destinati  alla  fabbricazione  di   prodotti
          alimentari, ripieni o meno, a condizione che  il  contenuto
          di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro  per
          100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a  litri  5
          di alcole puro per 100 chilogrammi di  prodotto  per  altre
          merci; 
              h) impiegati come campioni per analisi,  per  prove  di
          produzione necessarie o a fini scientifici; 
              i) utilizzati nella fabbricazione di un componente  non
          soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto. 
             4.  Le  agevolazioni  sono  accordate   anche   mediante
          rimborso dell'imposta pagata. 
             5.  Sui  prodotti  ritirati  dal  commercio  in   quanto
          divenuti non  idonei  al  consumo  umano  viene  rimborsata
          l'accisa pagata. 
             6. Per i rimborsi si applicano le disposizioni dell'art.
          14". 
             "Art. 62  (Imposizione  sugli  oli  lubrificanti  e  sui
          bitumi di petrolio). - 1. Gli oli lubrificanti  (codice  NC
          da 2710 00 87 a 2710 00 98), ferma restando  la  tassazione
          prevista dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad  imposta
          di consumo anche quando sono destinati, messi in vendita  o
          impiegati,   per   usi   diversi   dalla   combustione    o
          carburazione. 
             2. I bitumi di petrolio (codice  NC  2713  20  00)  sono
          sottoposti ad imposta di consumo. 
             3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per  gli
          oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con
          funzione di lubrificazione e non  e'  dovuta  per  gli  oli
          lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione
          della gomma naturale e sintetica per la  fabbricazione  dei
          relativi  manufatti,   nella   produzione   delle   materie
          plastiche e delle resine artificali o sintetiche,  comprese
          le colle adesive, nella  produzione  degli  antiparassitari
          per le piante da frutta e nei consumi di cui  all'art.  22,
          comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati  per  provvista
          di bordo di aerei o navi si applica lo  stesso  trattamento
          previsto per i carburanti. 
             4. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche agli
          oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle  preparazioni
          lubrificanti (codice NC 3403)  e  negli  altri  prodotti  o
          merci importati o di provenienza comunitaria. 
             5.  Gli  oli  lubrificanti  e  gli  altri  oli  minerali
          ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di  oli  usati,
          derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi
          in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50
          per cento dell'aliquota normale prevista  per  gli  oli  di
          prima  distillazione  e  per   gli   altri   prodotti.   La
          percentuale anzidetta puo' essere  modificata  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro delle finanze, di  concerto  con  i  Ministri  del
          tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e
          dell'ambiente, in relazione  alla  esigenza  di  assicurare
          competitivita'  all'attivita'  della  rigenerazione,  ferma
          restando,  in  caso  di  diminuzione   della   percentuale,
          l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti, da attuare
          con  lo  stesso  decreto,   mediante   una   corrispondente
          variazione  in  aumento  dell'aliquota  normale.  Gli   oli
          lubrificanti usati  destinati  alla  combustione  non  sono
          soggetti a  tassazione.  Gli  oli  minerali  contenuti  nei
          residui  di  lavorazione  della  rigenerazione   non   sono
          soggetti a tassazione. 
             6. Ferma restando la tassazione prevista  dall'art.  21,
          comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709  00),  gli
          estratti aromatici (codice NC 2713 90 90),  le  miscele  di
          alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed  i  polimeri
          poliolefinici sintetici (codice NC  3902)  sono  sottoposti
          alla   medesima   imposizione   prevista   per   gli    oli
          lubrificanti, quando sono destinati,  messi  in  vendita  o
          usati per la lubrificazione meccanica. 
             7. L'imposta prevista per i bitumi di  petrolio  non  si
          applica  ai  bitumi  utilizzati  nella   fabbricazione   di
          pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia ed a
          quelli impiegati come combustibile nei cementifici.  Per  i
          bitumi  impiegati  nella  produzione  o  autoproduzione  di
          energia elettrica si applicano le  aliquote  stabilite  per
          l'olio combustibile destinato a tali impieghi. 
             8. Ai fini dell'applicazione della disposizione  di  cui
          al  comma  6,  si  considerano  miscele  di   alchilbenzoli
          sintetici i miscugli di  idrocarburi  archilarilici  aventi
          almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio,
          ottenuti per alchilazione del benzolo con  procedimento  di
          sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti
          anche impurezze purche' non superiori al  5  per  cento  in
          volume. 
             9. Per la circolazione  e  per  il  deposito  degli  oli
          lubrificanti  e  dei  bitumi  assoggettati  ad  imposta  si
          applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25". 
             - Il D.P.R.  n.  627/1978  ha  introdotto  l'obbligo  di
          emissione  del  documento  di  accompagnamento   dei   beni
          viaggianti. 
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  21,  quarto  comma,
          secondo periodo, dell'art. 39, terzo comma, e dell'art.  53
          del D.P.R. n.  633/1972,  riguardante  l'istituzione  e  la
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto: 
             "Art. 21,  quarto  comma,  secondo  periodo.  -  Per  le
          cessioni di beni la cui consegna o  spedizione  risulti  da
          documento di  trasporto  o  da  altro  documento  idoneo  a
          identificare  i  soggetti  tra  i   quali   e'   effettuata
          l'operazione ed avente le caratteristiche  determinate  con
          decreto del Ministro delle finanze, la fattura puo'  essere
          emessa entro il mese successivo a quello della  consegna  o
          spedizione e deve contenere anche l'indicazione della  data
          e del numero dei documenti stessi". 
             "Art. 39, terzo comma. - I registri, i  bollettari,  gli
          schedari e i  tabulati  nonche'  le  fatture,  le  bollette
          doganali  e  gli  altri  documenti  previsti  dal  presente
          decreto devono essere conservati a norma dell'art.  22  del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600". 
             "Art. 53 (Presunzioni di cessione e di acquisto).  -  Si
          presumono ceduti i beni acquistati,  importati  o  prodotti
          che non si  trovano  nei  luoghi  in  cui  il  contribuente
          esercita la sua attivita',  comprese  le  sedi  secondarie,
          filiali, succursali,  dipendenze,  stabilimenti,  negozi  o
          depositi  dell'impresa,  ne'  presso  suoi  rappresentanti,
          salvo che sia dimostrato che i beni stessi: a)  sono  stati
          utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b)  sono
          stati  consegnati  a  terzi  in  lavorazione,  deposito   o
          comodato o in  dipendenza  di  contratti  estimatori  o  di
          contratti   di   opera,   appalto,   trasporto,    mandato,
          commissione o altro titolo non traslativo della proprieta'. 
             Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
          modalita' con le quali devono essere effettuate: 
               a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza; 
               b) la distruzione dei beni. 
             Le  sedi  secondarie,  filiali   o   succursali   devono
          risultare dalla iscrizione alla camera di  commercio  o  da
          altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i
          negozi e i depositi devono essere stati  indicati  a  norma
          dell'art.  35  o  del  primo   comma   dell'art.   81.   La
          rappresentanza  deve  risultare  da   atto   pubblico,   da
          scrittura privata  registrata  o  da  lettura  annotata  in
          apposito registro, in data anteriore a  quella  in  cui  e'
          avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente
          in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o  del
          rappresentato. La consegna dei beni a terzi,  di  cui  alla
          lettera b), deve risultare dal libro giornale  o  da  altro
          libro tenuto a  norma  del  codice  civile  o  da  apposito
          registro tenuto in conformita'  all'art.  39  del  presente
          decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello
          stesso articolo o da atto registrato presso  l'ufficio  del
          registro. 
             I beni che si trovano nel luogo o in uno dei  luoghi  in
          cui il contribuente esercita la sua attivita' si  presumono
          acquistati se il contribuente non dimostra, nei casi e  nei
          modi indicati nel primo e  nel  secondo  comma,  di  averli
          ricevuti in base ad un  rapporto  di  rappresentanza  o  di
          lavorazione o ad uno degli altri titoli  di  cui  al  primo
          comma". 
             -  Il  D.M.  18   gennaio   1996   reca:   "Soppressione
          dell'esonero dell'emissione della bolla di  accompagnamento
          per alcuni materiali, da emanare  in  virtu'  dell'art.  3,
          comma 117, della legge 28 dicembre 1995, n. 549".